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I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non piu' di due anni. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi e' altresi' corrisposta un'indennita', comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art4 · fonte su Normattiva