Art. 9 — Designazione dei corrispondenti nazionali
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Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.
Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023
