Alla sentenza penale straniera e' dato riconoscimento se ricorrono, oltre quelle previste dalla convenzione, le seguenti condizioni:

  • a)la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai princi'pi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
  • b)per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
  • c)per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' in corso nello Stato procedimento penale.

Testo vigente dal 19 luglio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-07-03;257~art2 · fonte su Normattiva