Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della convenzione, le disposizione degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 1 e 3, della presente legge.

Testo vigente dal 19 luglio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-07-03;257~art8 · fonte su Normattiva