Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della convenzione, le disposizione degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 1 e 3, della presente legge.
Testo vigente dal 19 luglio 1989
