Ai fini dell'applicazione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, si osservano le disposizioni degli articoli 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge. Quando l'esecuzione in Italia di una sentenza penale thailandese comporta l'applicazione della liberazione condizionale o di altra misura analoga disposta dalle autorita' thailandesi, la corte di appello la converte in una misura prevista dalla legge italiana che, per quanto possibile, corrisponda a quella convertita; in ogni caso non deve essere aggravato il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti thailandesi. Il riconoscimento di una sentenza penale thailandese per l'esecuzione della pena in Italia e l'esecuzione in Thailandia di una sentenza penale italiana sono subordinati alla condizione che il condannato abbia prestato il suo consenso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche dello stesso.

Testo vigente dal 19 luglio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-07-03;257~art7 · fonte su Normattiva