Agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della convenzione, il riconoscimento della sentenza straniera non e' ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere
- b)e d). La corte d'appello che delibera il riconoscimento invia gli atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle misure di sorveglianza ai sensi dell'articolo 11 della convenzione. Si osservano le disposizioni degli articoli 71, 71-bis, 71- ter e 71-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354. Quando la sentenza straniera e' stata riconosciuta, il condannato non puo' essere estradato ne' sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Tuttavia, nei casi di applicazione del titolo II della convenzione, il condannato, a seguito della decisione prevista nell'articolo 15 della convenzione stessa, puo' essere estradato verso lo Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna o, se l'estradizione non e' concessa, essere di nuovo sottoposto a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto.
Testo vigente dal 19 luglio 1989
