I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di proinozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito. La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimita'. La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se e' idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.
Testo vigente dal 8 gennaio 1963
