I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilita' possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili. I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facolta' di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi. Il rinvio ad altro scrutinio non puo' essere disposto piu' di una volta. I magistrati dichiarati impromovibili hanno facolta' di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilita'. Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non puo' partecipare ad altri scrutini.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art19 · fonte su Normattiva