I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilita' possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili. I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facolta' di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi. Il rinvio ad altro scrutinio non puo' essere disposto piu' di una volta. I magistrati dichiarati impromovibili hanno facolta' di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilita'. Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non puo' partecipare ad altri scrutini.
Testo vigente dal 8 gennaio 1963
