Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi. Il magistrato che rinuncia al turno di promozione e' promosso, nella quota riservata ai promovibili dello anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e cosi' di seguito per non oltre tre anni. La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione. Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'articolo 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti dei magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alle promozioni fino a quando non intervenga il giudizio sulla revisione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art25 · fonte su Normattiva