Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 2.100 milioni di lire da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-1969 al 1961-62, restando determinato nella misura massima di 150 milioni per ognuno dei suddetti esercizi l'importo delle spese di carattere generale connesse con l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 giugno 1959
