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Il capitale delle rendite considerate nell'art. 1 si prescrive col decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilita' indicata nell'articolo medesimo. Il termine di prescrizione stabilito dal precedente comma si applica altresi' al capitale delle obbligazioni di debiti redimibili, estratti prima della data di entrata in vigore della presente legge; ma il termine stesso decorre da questa data, purche' a norma delle leggi precedenti, non rimanga a decorrere un termine minore.
Testo in vigore dal 26 giugno 1954 al 16 dicembre 2010
