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A concedere i mutui per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 della presente legge puo' essere autorizzato, anche in deroga al proprio statuto e ad altre disposizioni, anche l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.). I mutui sono stipulati al saggio che sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro. In corrispondenza dei mutui stipulati, l'I.N.F.I.R. emettera' serie speciali di cartelle, di pari saggio.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1460~art5 · fonte del testo