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Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste dalla presente legge sono prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 17. Nelle localita' dove non sia stato ancora adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui al comma precedente, le aree fabbricabili sono, comunque, prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ancorche' solo adottati, e possono essere acquisite da tutti i beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 2 della presente legge, mediante espropriazione per causa di pubblica utilita'. In deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione dei progetti e' demandata, senza alcun limite di importo, ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'approvazione dei progetti equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilita' e comporta dichiarazione di urgenza ed indifferibilita' delle opere. L'indennita' di espropriazione e' determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167. Per le localita' nelle quali non e' stato adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' riferito a due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 1 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1460~art6 · fonte del testo