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Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contribuiti previsti dalla presente legge saranno stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino all'esercizio finanziario 1999-2000. All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008
