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In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministero della difesa e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal l gennaio 1999, anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalita' indicati nel comma 2 e nel limite massimo di centoquarantatre unita', i lavoratori gia' in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze dell'ottavo e del sedicesimo reparto Genio campale dell'Aeronautica militare per l'espletamento di attivita' previste nel primo, secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia che, alla data del 31 dicembre 1996, avevano prestato la propria attivita' lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a duecentotto settimane nel quinquennio precedente la predetta data e che successivamente, entro il 31 dicembre 1998, hanno avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi reparti. L'assunzione in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 e' effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Testo in vigore dal 31 agosto 1999 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-08-17;301~art1 · fonte su Normattiva