Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Genova e' autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2001.

Testo vigente dal 12 giugno 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-08;149~art4 · fonte su Normattiva