In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalita', il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o piu' specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Tale personale e' posto a disposizione dei prefetti dalle autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui e' chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalita' si procede in caso di rinnovo dei programmi.
Testo vigente dal 19 aprile 2001
