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Il numero dei delegati e degli invitati e' fissato con delibera del comitato organizzatore di cui all'articolo 2, cui spetta di decidere i criteri di ripartizione tra estero e Italia e tra i vari Paesi, nonche' il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai comitati degli italiani all'estero e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione. Sono inoltre invitate dal comitato organizzatore le personalita' italiane e di origine italiana che nei settori della politica, dell'economia, della scienza e della cultura ricoprono posizioni di eccellenza nei rispettivi Paesi di residenza. In questo ambito, il comitato organizzatore assicura anche una presenza, secondo criteri innovativi, di donne, di giovani studenti, professionisti e imprenditori italiani o di origine italiana che rappresentano le esigenze delle nuove generazioni.

Testo in vigore dal 30 maggio 2000 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-05-24;138~art5 · fonte su Normattiva