Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione
Art. 2
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I provveditori agli studi decidono in via definitiva sui ricorsi, proposti avverso provvedimenti dei capi di Istituto, concernenti gli insegnanti supplenti e il personale non insegnante non di ruolo, a carico dello Stato, in servizio negli Istituti e Scuole di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 5 maggio 1961 al 16 dicembre 2010
