Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli
Art. 1
Al termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 452, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' sostituito quello del 30 giugno 1952.
Testo vigente dal 7 luglio 1952
