Il termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' prorogato al 31 dicembre 1951.
Testo vigente dal 6 settembre 1951
Il termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' prorogato al 31 dicembre 1951.
Testo vigente dal 6 settembre 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-08-12;741~artunico · fonte del testo