L'art. 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte. Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto. Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo".

Testo vigente dal 14 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;581~art1 · fonte del testo