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La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore cinematografico:

  • a)attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
  • b)accerta la nazionalita' dei film;
  • c)promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
  • d)promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo, della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia, ed all'estero;
  • e)esercita la vigilanza, sugli Enti, sulle attivita' e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;
  • f)esercita la vigilanza, governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;
  • g)esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art1 · fonte del testo