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Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale, a lungo e a corto metraggio, non a carattere documentario o di attualita', deve essere girato con la ripresa sonora diretta, e per la parate prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica, e non deve contenere materiale scenico di repertorio. Qualora sia richiesto l'impiego del suddetto materiale per esigenze tecniche ed artistiche, tale impiego non potra' comunque superare l'8 per cento della lunghezza complessiva del film. La Presidenza del Consiglio, in casi di comprovate impossibilita' tecniche, potra' concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato tecnico. La stampa delle copie positive del film nazionale deve essere effettuata in Italia da stabilimenti italiani di sviluppo, e stampa, a meno che si tratti di speciali sistemi per i quali manchi la necessaria attrezzatura in Italia, in base ad accertamenti del Comitato tecnico.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art10 · fonte del testo