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Se in uno stesso spettacolo, oltre il film a lungo metraggio, sono programmati piu' film nazionali di cortometraggio ammessi al beneficio del contributo governativo, l'incasso lordo dello spettacolo ai fini della determinazione del contributo stesso viene suddiviso in parti uguali tra i cortometraggi programmati. Analogo criterio viente seguito nel caso che nello stesso spettacolo siano programmati piu' film nazionali di attualita'. Quando il programma e' composto e di soli corto metraggi o di attualita' nazionali o di cortometraggi ed attualita', e' ammesso il cumulo dei contributi di cui all'art. 1,5 (per un massimo di sei).

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art16 · fonte del testo