Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1959 al 1 gennaio 1961. Leggi il testo vigente →

Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualita':

  • a)per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sara' cosi' ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico; ((b) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2 milioni da attribuirsi al produttore del film)). ((I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale)). Ciascuna Commissione e' composta da: ((a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente));
  • b)un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • c)un critico d'arte;
  • d)due critici cinematografici;
  • e)un regista;
  • f)un autore di documentari. I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria. Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico. La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica un asino. Chi abbia fatto parte della Commissione non puo' farne parte per i due anni successivi. Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bilancio e nero, e' in facolta' della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori. I membri dei Comitato per il cortometraggio, di cui all'art. 3 della presente legge, non possono far parte contemporaneamente della Commissione di cui al presente articolo. La funzione di segretario della Commissione sopraindicata e' assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto. Il pagamento dei premi e subordinato all'accertamento da parte, della Societa' italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n.897

1

con decorrenza dal 1 luglio 1959

La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1959 al 1 gennaio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1959

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1956 al 30 dicembre 1959. 44 parole tolte, 27 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) per tolto: cortometraggi a colori: 80 aggiunto: i cortometraggi: 120 premi da lire tolto: 5 milioni ciascuno e, per cortometraggi in bianco e nero, 40 premi da lire 3 milioni ciascuno, da attribuire al produttore aggiunto: 2 milioni da attribuirsi al produttore del film. I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente tolto: dal Presidente del Consiglio dei Ministri aggiunto: con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturaletolto: , tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero. Ciascuna Commissione e' composta da:

a) un rappresentante del Ministero tolto: della pubblica istruzione aggiunto: del turismo e dello spettacolo, presidente;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art17bis · fonte del testo