Art. 20-bis
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((I film nazionali lungometraggi e di attualita', rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi sono ammessi, sentito il parere dei rispettivi Comitati di esperti, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneita' tecnica, ed artistica)). 5 Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria e' ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1956, n.897
1con decorrenza dal 1 luglio 1959
La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".
L. 22 dicembre 1960, n. 1565
5La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1960 al 6 febbraio 2004
