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La sanzione di cui all'articolo precedente e' applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:
- a)un magistrato dell'ordine, giudiziario o amministrativo, presidente;
- b)un rappresentante dei produttori di film;
- c)un rappresentante dei noleggiatori di film nazionali;
- d)un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- e)tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche. Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, pel tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in numero di venti per ogni categoria. La segreteria della Commissione e' affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, di gruppo A, di grado non inferiore all'8°.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004
