Disposizioni per la cinematografia
Art. 22 — null
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Per spettacoli misti s'intendono quelli che comprendono in unico programma, proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia. Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'autorita' locale di pubblica, sicurezza puo' disporre la chiusura del locale, da 1 a 20 giorni.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004
