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Ogni due anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' essere ordinata su tutto il territorio nazionale, una, verifica delle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza,. Tale verifica, e' affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

  • a)diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;
  • b)nel casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la revoca del nulla osta.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art23 · fonte del testo