Art. 25-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
((Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto Presidenziale 19 maggio 1949, numero 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24, il parere di cui all'art. 25 e' dato da una Commissione composta:
- a)dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;
- b)da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;
- c)da un rappresentante della Regione;
- d)da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- e)da un rappresentante dei produttori di film;
- f)da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g)da un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- h)da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;
- i)da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti. I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza, o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione e' presieduta dal funzionario di cui alla lettera b). I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1956, n.897
1con decorrenza dal 1 luglio 1959
La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".
Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004
