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La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente legge La Commissione consultiva puo' essere convocata ad iniziativa, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o quando ne sia fatta richiesta, motivata, da almeno tre, membri della stessa Commissione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art3 · fonte del testo