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Gli atti di vendita, di film nazionali, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge, gli atti di estinzione della cessione e del pegno sono soggetti alla imposta fissa di registro.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956
