Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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4 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese produttrici nazionali, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inizio di lavorazione del film a lungo o corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, nonche' ogni altro elemento necessario per l'accertamento della nazionalita' del film ai sensi dei successivi articoli 8 e 9. Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovra' dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film. Per i film di attualita' la denuncia puo' essere presentata anche dopo l'inizio della Lavorazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art6 · fonte del testo