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Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia, film o scene di film, debbono presentare preventivamente alla Presidenza, del Consiglio dei Ministri il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sara' richiesto.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art7 · fonte del testo