Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La dichiarazione di nazionalita' italiana puo' essere rilasciata ai film girati, in prevalenza o totalmente, all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocita'. Qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, puo' rilasciare la dichiarazione di nazionalita' italiana ai film prodotti in Italia da imprese italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con imprese estere. Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalita' deve essere richiesta prima dell'inizio della lavorazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art9 · fonte del testo