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Alla declassificazione di strade o tronchi di esse dalle categorie delle statali, delle provinciali o delle comunali si provvede con la procedura stabilita per la classificazione. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina, la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art12 · fonte del testo