Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico

Art. 13 — Decorrenza della classificazione e declassificazione

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I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art13 · fonte del testo