Art. 14 — Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico
La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'Avviso di Rettifica
3Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'Avviso di Rettifica (in G.U. 9/2/1993, n. 32) ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento ad eccezione dell'art.14.
Testo vigente dal 9 febbraio 1993
