Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico

Art. 15 — Piano per la classificazione di strade statali

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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, sentiti il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, forma, il piano di tutte le strade che alla stessa data possiedono i requisiti di cui all'art. 2. Il passaggio fra le statali delle strade comprese nel piano, di cui al comma precedente, che gia' non siano classificate tali sara' disposto gradualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art15 · fonte del testo