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[1]Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato entro il limite di lire 180 miliardi, a concedere alle Amministrazioni provinciali un contributo fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale delle strade che saranno classificate provinciali ai sensi dei precedenti articoli 16 e 17. Nella determinazione della misura percentuale del contributo, di cui ai comma precedente, si terra' conto delle condizioni di bilancio delle singoli Amministrazioni provinciali. La somma di lire 180 miliardi e' stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici come segue: L. 1 miliardo................. nell'esercizio 1957-58 " 5 miliardi................. " 1958-59 " 12 "..................... " 1959-60 " 18 "..................... " 1960-61 " 26 "..................... " 1961-62 " 33 "..................... " 1962-63 " 41 "..................... " 1963-64 " 44 "..................... " 1964-65
[2]Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
