Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1959-60, ai sensi dell'art. 2, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per tale esercizio, dall'art. 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.
Testo vigente dal 2 novembre 1959
