Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
Art. 24 — Strade di bonifica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Con il procedimento stabilito con l'art. 10 si provvede anche alla classificazione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica o a cura dello Stato, in base a disposizioni speciali o dalla Cassa per il Mezzogiorno gia' collaudate alla dati di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
