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Con il procedimento stabilito con l'art. 10 si provvede anche alla classificazione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica o a cura dello Stato, in base a disposizioni speciali o dalla Cassa per il Mezzogiorno gia' collaudate alla dati di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art24 · fonte del testo