Art. 24 — Strade di bonifica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 9 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993. 47 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con il procedimento stabilito con l'art. 10 si provvede anche alla classificazione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica o a cura dello Stato, in base a disposizioni speciali o dalla Cassa per il Mezzogiorno gia' collaudate alla dati di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art24 · fonte del testo