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Agli oneri finanziari dipendenti dall'applicazione dell'art. 20, per l'esercizio 1957-58 si provvedera' a carico del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art25 · fonte del testo