Art. 25 — Copertura degli oneri finanziari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 9 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993. 58 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli oneri finanziari dipendenti dall'applicazione dell'art. 20, per l'esercizio 1957-58 si provvedera' a carico del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art25 · fonte del testo