Art. 3 — Procedura per la classificazione delle strade statali
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La classificazione delle strade statali o di loro tronchi e' effettuata con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' quello degli enti locali interessati che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla richiesta.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
