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Sono provinciali le strade che:

  • a)allacciano al capoluogo di Provincia, i capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o piu' capoluoghi di Comuni tra di loro;
  • b)allacciano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di Comuni particolarmente importanti per popolazione o perche' sede di notevoli industrie o perche' centri di intensa attivita' commerciale o perche' centri climatici o turistici di notevole rilevanza;
  • c)allacciano capoluoghi di Provincia o di Comuni importanti ai piu' vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali o fluviali;
  • d)costituiscono diretti e importanti collegamenti tra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per la valorizzazione di importanti attivita' agricole.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art4 · fonte del testo