Art. 4 — Strade provinciali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 9 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono provinciali le strade che:
tolto: a) allacciano al capoluogo di Provincia, i capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o piu' capoluoghi di Comuni tra di loro;
tolto: b) allacciano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di Comuni particolarmente importanti per popolazione o perche' sede di notevoli industrie o perche' centri di intensa attivita' commerciale o perche' centri climatici o turistici di notevole rilevanza;
tolto: c) allacciano capoluoghi di Provincia o di Comuni importanti ai piu' vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali o fluviali;
tolto: d) costituiscono diretti e importanti collegamenti tra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per la valorizzazione di importanti attivita' agricole.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art4 · fonte del testo