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In quanto non comprese negli articoli 2 e 4, sono comunali le strade che:

  • a)congiungono il maggior centro del Comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto marittimo, lacuale o fluviale, ovvero con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale;
  • b)congiungono le frazioni del Comune tra loro;
  • c)le strade all'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art7 · fonte del testo