Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
Art. 7 — Strade comunali
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In quanto non comprese negli articoli 2 e 4, sono comunali le strade che:
- a)congiungono il maggior centro del Comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto marittimo, lacuale o fluviale, ovvero con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale;
- b)congiungono le frazioni del Comune tra loro;
- c)le strade all'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
